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Diritto ad avere i permessi anche in caso di ricovero del figlio
Lunedì, 30 Novembre -0001 00:00

Riconosciuto il diritto ai permessi per assistenza al figlio disabile anche in caso di ricovero presso struttura sanitaria
Riconosciuto il diritto ai permessi per assistenza al figlio disabile anche in caso di ricovero presso struttura sanitaria         

si ringrazia Genitori contro Autismo

INPS, Deliberazione n. 16 del 3 maggio 2005      Segnaliamo una importante pronuncia dell'INPS in materia di riconoscimento dei permessi per genitori di figli portatori di handicap ricoverati presso strutture sanitarie.   Il caso riguarda una famiglia milanese il cui figlio è ricoverato a tempo pieno a causa delle gravi condizioni di salute. La famiglia aveva richiesto il riconoscimento dei permessi previsti dalla normativa vigente1, permessi che erano stati rifiutati dalla sede INPS competente in quanto - secondo una interpretazione "letterale" della norma - se ne escludeva la concessione in caso di ricovero a tempo pieno. La famiglia aveva così deciso di ricorrere all'istanza superiore producendo specifica documentazione ospedaliera nella quale si evidenziava l'importanza della presenza della madre per la salute del figlio.   Il Comitato Provinciale di Milano (primo livello gerarchico nelle procedure di contenzioso amministrativo), sulla base della documentazione prodotta dalla famiglia aveva accolto il ricorso; tale decisione è stata successivamente impugnata dal Direttore della sede INPS territoriale e rimessa al giudizio della Direzione Centrale.   Sulla vicenda è stato, quindi, chiamato ad esprimere parere decisivo il Comitato Amministratore delle gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (cioè l'organo che risponde direttamente al Consiglio di amministrazione dell'Istituto). Questi, nonostante il parere contrario formalmente espresso dal Direttore Generale, ha definitivamente accolto il ricorso confermando la decisione del Comitato Provinciale milanese.   Si tratta di una vicenda procedurale estremamente complessa, che si è risolta positivamente per la famiglia e che speriamo possa dirimere una questione su cui in passato erano già sorti motivi di contenzioso.   Riteniamo importante sottolineare come nella deliberazione l'INPS venga richiamato il fatto che, secondo il parere dei medici, la presenza della madre era da ritenersi indispensabile per il recupero delle condizioni di salute del figlio; conseguentemente - si legge nella delibera - "l'assistenza da parte di quest'ultima non può essere ricondotta ad una assistenza generica al disabile, ma assume una vera e propria funzione terapeutica".      -------------------------------------------------------   1 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151   Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.      Articolo 42 - Riposi e permessi per i figli con handicap grave   (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4 bis, e 20)   1.        Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l' articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.   2.        Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.   3.        Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.   4.        I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. Fonte: tutti_contro_autismo yahoogroups.com 10.6.2005 caso di ricovero presso struttura sanitaria. Delibera INPS del 3 maggio 2005.
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