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Il tagliando arancione
Lunedì, 30 Novembre -0001 00:00

Informazioni sul contrassegno invalidi per il parcheggio
Il tagliando arancione Tratto da “Mobilità”-Costruire l’autonomia Numero 41 – Anno7 (chiuso in redazione il 20 ottobre 2005) "Nonostante sia stato oggetto di molte lettere e di altrettanti chiarimenti su queste colonne, il contrassegno invalidi continua ad essere elemento ricorrente tra i quesiti che giungono in redazione. E’ un segnale che la questione è assai rilevante per molti cittadini e non possiamo esimerci dal fornire qualche indicazione che ci auguriamo possa essere utile". Il “contrassegno invalidi” è quel tagliando di color arancione intenso che reca il simbolo dell’omino in sedia a ruote. E’ oramai un’icona assai nota che identifica anche i parcheggi riservati alle persone con disabilità. Questo contrassegno, previsto dal Regolamento del Codice della Strada (art. 381 DPR 16 dicembre 1992 n. 495), consente ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. Attenzione, però, perché non spetta a tutti i disabili, ma solo alle “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”. La possibilità di ottenere il contrassegno invalidi è stata astesa anche ai non vedenti a partire dal 1996 (DPR 503/1996 art.12, comma 3). COME OTTENERLO Per ottenere il contrassegno è necessario innanzitutto disporre di una specifica certificazione medica che attesti in modo chiaro che la persona è non vedente o è invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Il Regolamento del Codice della Strada precisa che i certificati ammessi sono quelli rilasciati dall’Ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza. Non sono purtroppo previste come ammissibili altre certificazioni alternative quali, ad esempio, la certificazione di invalidità civile o di handicap. Una volta ottenuto quel certificato lo si dovrà allegare alla richiesta al Sindaco del Comune di residenza, al fine di ottenere il contrassegno. La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha stabilito che il rilascio del contrassegno invalidi è esente da imposta di bollo. In moltissimi Comuni queste pratiche vengono svolte dall’ufficio dei vigili urbani o della polizia municipale. Va precisato che il contrassegno è uguale (e quindi valido) in tutta Italia ed è concesso, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo. Deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo in servizio per il disabile. IL RINNOVO Il contrassegno ha validità quinquennale. Allo scadere dei termini si può rinnovare presentando un certificato del proprio medico di famiglia, che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno. Non è più necessario quindi rivolgersi all’Azienda Usl di residenza. E’ utile ricordare che il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si trovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro. In questo caso l’autorizzazione può essere rilasciato a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell’invalidità.  PROBLEMI APERTI Uno dei maggiori problemi legati al rilascio del contrassegno è quello degli aventi diritto, o meno dei requisiti sanitari. Non sussistono problemi applicativi per i non vedenti e per le persone che usano la carrozzina o che sono amputati agli arti inferiori. Ci sono invece dubbi valutativi rispetto alla capacità di deambulazione. Una linea interpretativa che coglie lo spirito della norma non si limita alla mera considerazione della funzionalità degli arti inferiori, ma contempla anche la grave difficoltà di deambulazione legata ad altre patologie o menomazioni. In tal senso molti medici legali tendono a riconoscere la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ad esempio, in presenza di cardiopatie e pneumopatie di natura particolarmente severa. In linea generale invece si esclude la concessione nel caso la disabilità sia intellettiva, non riconoscendo nella eventuale necessità di accompagnamento del disabile una limitazione alla deambulazione. Va anche sottolineato che Comuni e medici legali devono comunque attenersi alle disposizioni di legge, in quanto, come già detto, il tagliando ha validità su tutto il territorio nazionale. Questo per dire che il singolo Comune non può stabilire norme di maggior apertura. ALL’ESTERO Andare all’estero ed avere necessità di parcheggiare o essere stranieri e voler sostare nei posti riservati all’Italia: sono circostanze problematiche per le quali, a livello europeo, non si è ancora attuata una soluzione. Quasi tutti i Paesi della Comunità prevedono autorizzazioni o permessi simili al nostro contrassegno. Purtroppo ogni tagliando è diverso, anche se le condizioni di accesso sono sostanzialmente analoghe. Nel giugno del ’98 il Consiglio della Comunità raccomandava agli Stati membri, l’adozione di un tagliando per il parcheggio delle persone con disabilità con caratteristiche unificate in tutti i Paesi aderenti. Le raccomandazioni non obbligano però gli Stati membri tant’è che a tutt’oggi solo un paio di Paesi hanno aderito alla raccomandazione. Tra questi non c’è ancora l’Italia. PRIVACY Un’ultima questione riguarda la privacy. Il facsimile del contrassegno, approvato dal Regolamento del Codice della Strada, prevede, oltre al pittogramma della persona in carrozzina, uno spazio dove riportare il numero di concessione e uno dove dovrebbero essere riportate le generalità titolare. Il Garante per la protezione dei dati personali con pronuncia del 19 gennaio 1999 è intervenuto, sollecitato da alcune associazioni, ravvisando una violazione alla normativa sulla privacy (l’allora legge 675 del 1996 ora Decreto legislativo 196/2003) che tutela il trattamento e la diffusione dei dati sensibili. Il Garante a questo proposito era stato chiaro: il Legislatore deve (doveva) provvedere a formulare un nuovo facsimile di tagliando in cui le generalità del titolare non siano visibili. Attraverso il solo numero di concessione, infatti, un vigile può comunque effettuare gli accertamenti del caso. Nel frattempo i Comuni possono emanare contrassegni che rispettino la privacy e autorizzare i titolari a mascherare o cancellare i propri dati personali.
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